Cass. civile, sez. III del 1997 numero 4634 (24/05/1997)


L' art. 7 della Convenzione di Bruxelles, che consente, alle parti, di inserire, nel contratto di trasporto, clausole di esonero e limitazione della responsabilità, e l' art. 424 del codice della navigazione, che prevede la derogabilità delle norme contenute negli artt. 422 e 423 dello stesso codice, anche a favore del vettore, per quanto concerne il tempo anteriore alla caricazione, e quello posteriore alla scaricazione, si limitano soltanto a concedere una facoltà alle parti, ma non importano che l' esercizio della detta facoltà si svolga in modo non conforme alla legislazione nazionale, della quale non costituiscono deroga, ed in violazione di una norma - quale l' art. 1341 cod. civ. - che, nell' ordinamento interno, ha natura cogente.

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