Cass. civile, sez. III del 1997 numero 12251 (03/12/1997)


L'art. 2053 c.c. che contempla la responsabilità del proprietario per rovina di edificio comprende ogni disgregazione sia pure limitata dell'edificio stesso ovvero di elementi accessori in esso stabilmente collegati compresa la rottura dei tubi dell'impianto idrico - sanitario, ponendosi in rapporto di specialità rispetto all'art. 2051 c.c., consentendo, non diversamente da quest'ultimo, la prova del fortuito e l'esonero del proprietario dalla responsabilità.

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