Cass. civile, sez. III del 1996 numero 4673 (21/05/1996)


Dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16, lett. b, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione (come stabilito dall'art. 5 r.d. n. 2056 del 1923), ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi, incaricati dell'esecuzione di lavori su detti beni, vi procedano in maniera tale da arrecare danni ad altri (nella specie, è stata ritenuta sussistente la responsabilità del comune per i danni subiti da un passante a seguito di una caduta sul bitume steso, dalla ditta appaltatrice, sul manto stradale).

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