Cass. civile, sez. III del 1996 numero 2511 (13/01/1996)


Nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. ci. non sia piú realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore potrá agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., senza dover preventivamente esperire l'azione revocatoria, essendo rimesso al giudice di accertare che sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria e che il suo scopo non era piú realizzabile per il fatto illecito del terzo, quali momenti genetici dell'obbligazione risarcitoria.

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