Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9209 (30/08/1995)


In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell' art. 1227 cod. civ. (richiamata dall' art. 2056, primo comma, stesso codice) - concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato - non è applicabile nell' ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell' autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l' evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9209 (30/08/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti