Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9205 (30/08/1995)


È pericolosa l'attività che, per la sua stessa natura od anche per i mezzi impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un evento dannoso. Il giudizio di pericolosità non va espresso sulla base dell'evento dannoso effettivamente verificatosi, ma secondo una "prognosi postuma" che il giudice deve compiere sia sulla base di nozioni desunte dalla comune esperienza, sia tenuto conto delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività ed erano conoscibili dall'uomo medio, o comunque dovevano essere conosciute dall'agente in considerazione del tipo di attività esercitata.Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità dell'attività - ossia su quell'attività che, per sua natura o per i mezzi impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventi pericolosa per la condotta di chi la eserciti, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. - va espresso non sulla base dell'evento dannoso effettivamente verificatosi, bensì, attraverso una prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell'esercizio dell'attività ed erano conoscibili dall'uomo medio, o, comunque, dovevano essere conosciute dall'agente in considerazione del tipo di attività esercitata. Tale valutazione, nel caso in cui non sia stata compiuta direttamente dal legislatore, è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato per carenza di motivazione la sentenza del merito, la quale, in relazione all'esercizio di una pista di autoscontro, aveva escluso la natura pericolosa dell'attività, limitandosi a rilevare che essa non era così classificata dalla legge e che il mezzo posto a disposizione del danneggiato non aveva una sua intrinseca pericolosità).

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