Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9047 (28/08/1995)


Per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. al direttore didattico di una scuola spetta, in virtù delle norme di legge che gli affidano l'attività di controllo sulla sicurezza della stessa, il ruolo di "custode" anche delle attrezzature scolastiche che si trovino nella materiale disponibilità del corpo insegnante.In materia di organizzazione scolastica, l'art. 3 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato") il quale demanda, fra l'altro, al personale direttivo l'adozione dei provvedimenti richiesti per garantire la sicurezza della scuola, sia per la generalità della sua formulazione che per la finalità che gli è propria, di garantire agli alunni ed ai frequentatori della scuola in genere idonee condizioni di sicurezza, si riferisce non solo alla sicurezza dell'edificio scolastico ma anche a quella delle attrezzature di qualsiasi natura delle quali la scuola è dotata, ivi comprese quelle didattiche e ricreative, senza che in contrario possa addursi la disposizione dell'art. 6 dello stesso d.P.R., poiché questa affida al Consiglio di circolo o di istituto l'emanazione di norme regolamentari che disciplinano l'uso delle suddette attrezzature ma non anche il potere-dovere di controllo e di intervento con specifici provvedimenti. (Nella specie, la decisione di merito aveva affermata la responsabilità del direttore didattico per il danno subito da un allievo a causa della rottura di uno scivolo per bambini installato in una scuola elementare, ritenendo che incombesse al direttore didattico il dovere di demandare a tecnici qualificati l'installazione a regola d'arte dell'attrezzo, e di pretenderne l'opportuno collaudo, nonché di vigilare nel tempo sul buon funzionamento del medesimo. La S.C. ha confermato la decisione enunziando il principio di cui alla massima).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9047 (28/08/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti