Cass. civile, sez. III del 1995 numero 3080 (16/03/1995)


In tema di fideiussione, il "fatto del creditore" pregiudicante i diritti di surrogazione del fideiussore, al quale, ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., consegue l'estinzione della fideiussione medesima, non può consistere nella semplice inazione del creditore, ma deve integrare una colposa violazione da parte di quest'ultimo di un dovere giuridico imposto dalla legge e dal contratto.

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