Cass. civile, sez. III del 1995 numero 12797 (13/12/1995)


Il difetto di rappresentanza processuale di una società può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio con efficacia "ex tunc" mediante la costituzione del legale rappresentante, il quale manifesti anche tacitamente la volontà di ratificare la condotta difensiva precedente, anche per quanto riguarda la procura conferita al difensore dal soggetto non abilitato, vertendosi in un' ipotesi di inefficacia e non di invalidità di tale atto.

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