Cass. civile, sez. III del 1994 numero 8582 (20/10/1994)


La fideiussione cosiddetta "omnibus" prestata in favore di un Istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo, al pari della relativa clausola contrattuale, sussumibile nello schema del contratto a favore di terzo, che prevede l' estensibilità della garanzia alle obbligazioni di colui che abbia successivamente a subentrare in veste di debitore principale al posto del primo nei rapporti con la Banca, deve ritenersi valida in relazione alla determinabilità "per relationem" dell' oggetto del contratto, ai sensi dell' art. 1346 cod. civ., né influisce nella controversia inerente alla validità ed efficacia della fideiussione la sopravvenienza della legge 7 febbraio 1992 n. 154, il cui art. 10 ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., imponendo la fissazione dell' importo massimo garantito e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore alla liberazione, atteso che dette innovazioni operano ai sensi del successivo art. 11 dopo il decorso di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

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