Cass. civile, sez. III del 1994 numero 2038 (02/03/1994)


Poiché il genitore ha l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio fin dalla nascita di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza, il figlio naturale, che è titolare del correlativo diritto al mantenimento nei confronti del genitore, qualora tale mantenimento venga a cessare per la morte del genitore stesso, della quale sia responsabile, per fatto illecito, un terzo, ha diritto "jure proprio" nei confronti di quest'ultimo al risarcimento del danno, consistente, nel pregiudizio economico per la cessazione del mantenimento, dal giorno in cui si è verificato tale danno e non dalla data in cui con sentenza, avente natura dichiarativa, è stata accertata la procreazione naturale.

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