Cass. civile, sez. III del 1993 numero 6897 (22/06/1993)


La pattuizione volta a dispensare il creditore dall'onere previsto dall'art. 1956 cod. civ. di conseguire una specifica autorizzazione del fidejussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, rientrava, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., nella disponibilità delle parti.La decadenza del creditore dall' obbligazione fidejussoria ai sensi dell' art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fidejussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l' assunzione da parte del fidejussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

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