Cass. civile, sez. III del 1993 numero 6862 (21/06/1993)


In un contratto di "leasing" finanziario, nell' ipotesi in cui l' utilizzatore prescelga, oltre al bene, la persona che dovrà fornirglielo, e sia stabilito che il fornitore consegni direttamente il bene all' utilizzatore, il fornitore viene ad assumere la posizione del soggetto indicato dal creditore (l' utilizzatore) al debitore (il concedente) per ricevere la prestazione di questo, che è costituita dalla conclusione del contratto di compravendita del bene con il fornitore impiegando il capitale, così da determinare nel fornitore l' obbligazione di consegnare il bene all' utilizzatore. Ne consegue che non è nulla la clausola che ponga a carico dell' utilizzatore il rischio della mancata consegna da parte del fornitore, per preteso contrasto con l' art. 1229 cod. civ. in quanto escludente la responsabilità del concedente per colpa grave, posto che detta clausola non comporta un esonero di responsabilità, giacchè in questo caso può considerarsi gravare sul concedente solo l' obbligazione di determinare in capo al fornitore l' obbligo di consegnare all' utilizzatore, assumendo il fornitore, nel caso, il ruolo di ausiliario dell' utilizzatore e non del concedente.

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