Cass. civile, sez. III del 1993 numero 6384 (08/06/1993)


I patti di esclusiva e di irrevocabilita temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti. E' possibile, infatti, rendere atipica la mediazione, dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico oltre che - come per legge (art. 1755 cod. civ.) - al verificarsi della conclusione dell'affare.A differenza che nel mandato, in cui chi accetta l'incarico volto alla conclusione di un affare e tenuto all'obbligo di curarne l'esecuzione e cioe a svolgere una determinata attivita giuridica con diritto al compenso da parte del mandante indipendentemente dal risultato conseguito e quindi anche se l'affare non e andato a buon fine, a tale obbligo non e invece tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le divergenze e farli pervenire alla conclusione dell'affare, alla quale e subordinato il diritto al compenso, senza che l'indipendenza del mediatore - che va intesa come assenza di qualsiasi vincolo o rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attivita dell'intermediario - possa venir meno per la unilateralita del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte o in maniera diseguale

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