Cass. civile, sez. III del 1993 numero 11084 (10/11/1993)


In tema di limitazioni della responsabilità degli eredi per i debiti del "de cuius", grava sul creditore che, agendo contro l'erede che ha accettato con beneficio di inventario, ne vuole fare valere la responsabilità "ultra vires" per il mancato compimento dell'inventario nei termini previsti dagli artt. 485 e 487 cod. civ., provare la dedotta omissione (o ritardo), trattandosi di una causa di decadenza del beneficio (e non di una condizione per l'acquisto del relativo diritto).

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