Cass. civile, sez. III del 1992 numero 224 (11/01/1992)


La dichiarazione di riscatto di cui all' art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, essendo atto unilaterale recettizio, produce effetto, secondo quanto è stabilito dall' art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell' art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questo conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Pertanto, ove contenuta in un atto di citazione notificato nelle forme indicate dall' art. 143 cod. proc. civ., la dichiarazione di riscatto non può ritenersi tempestivamente manifestata entro l' anno dalla trascrizione del contratto di compravendita sulla base dell' avvenuto compimento, entro il predetto termine di decadenza, delle formalità prescritte dalla citata norma processuale, occorrendo accertare che l' atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario o sia comunque pervenuto al suo indirizzo (alla stregua degli indicati precetti del codice civile).

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