Cass. civile, sez. III del 1991 numero 256 (12/01/1991)


Il mandato senza rappresentanza quando ha per oggetto il trasferimento di beni immobili richiede la forma scritta "ad substantiam" con la conseguenza che il difetto di tale forma comporta la nullità del negozio che (derivante alla mancanza di uno dei requisiti di cui all' art. 1325 cod. civ.) impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che sorgano obbligazioni tra le parti, sicché resta preclusa la possibilità per il mandante di esperire l' actio mandati, neppure al fine di chiedere il risarcimento del danno da inadempimento con riguardo all' obbligo di trasferimento dell' immobile, non essendo sorta alcuna obbligazione da adempiere a carico del mandatario.

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