Cass. civile, sez. III del 1991 numero 13508 (14/12/1991)


La sentenza, che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un' obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall' art. 1282 cod. civ. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all' importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell' art. 1283 cod. civ. in tema di anatocismo.

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