Cass. civile, sez. III del 1989 numero 728 (06/02/1989)


La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge soltanto per la produzione di determinati effetti (perpetuatio obligationis, decorrenza di interessi moratori, responsabilità per danni, interruzione della prescrizione) ma non come necessario presupposto dell' inadempimento il quale, prescindendo dalla mora debendi, sorge e rileva di per sé.

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