Cass. civile, sez. III del 1988 numero 6774 (13/12/1988)


La presunzione di responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina, prevista dall'art. 2053 c.c., trova applicazione anche se danneggiato sia il conduttore dell'immobile (che nella specie aveva riportato gravi lesioni personali a seguito della caduta della porta basculante dell'autorimessa detenuta in locazione), ma in questa ipotesi la prova liberatoria - a carico del proprietario - che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione, può riguardare l'inosservanza degli specifici obblighi incombenti al conduttore in virtù del rapporto di locazione (previsti negli art. 1576, 1577, 1587 n. 1 e 1609 c.c.) come comportamento idoneo ad eliminare o limitare la responsabilità del proprietario-locatore stesso.

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