Cass. civile, sez. III del 1988 numero 6685 (09/12/1988)


La prescrizione del credito nei confronti di chi si è arricchito senza causa inizia a decorrere dal momento in cui si matura il diritto all' indennizzo, che coincide con quello in cui si verifica l' arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell' altra parte.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1988 numero 6685 (09/12/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti