Cass. civile, sez. III del 1986 numero 7064 (29/11/1986)


L' art. 1424 cod. civ., prevedendo esclusivamente l' ipotesi della conversione di un contratto nullo in un altro contratto, non consente altresì la conversione di un contratto nullo in un negozio unilaterale in quanto, operando la conversione sul piano delle trasformazioni giuridiche, non comporta la frammentazione del contratto in atti unilaterali con l' attribuzione di nuovi e diversi effetti, consegue che una donazione nulla per difetto di forma non può convertirsi in promessa unilaterale di pagamento, giuridicamente impegnativa.In tema di obbligazione naturale, poiché il secondo comma dell' art. 2034 cod. civ. sancisce che i doveri del tipo considerato non producono altri effetti all' infuori dell' irrepetibilità prevista nel comma precedente, l' autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, né può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione.L'obbligazione naturale non è trasmissibile per via di successio mortis causa, perché, non avendo giuridicità prima e fuori dell' adempimento, non ha carattere patrimoniale né fa parte del coacervo di diritti ed obblighi nei quali subentra l' erede; il quale tuttavia può assolvere, alla stregua dei principi etici e sociali, in via originaria ad una sua propria obbligazione naturale, sorta di riflesso, in dipendenza di quella del de cuius e del rapporto di successione.

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