Cass. civile, sez. III del 1986 numero 4845 (29/07/1986)


In mancanza di una servitus oneris ferendi o di comunione - forzosa o meno - del muro perimetrale, la situazione di appoggio di un edificio su quello vicino è illegittima. Conseguentemente, il proprietario dell'edificio che subisce l'appoggio - così come può pretendere che quella situazione sia eliminata dal proprietario dell'edificio appoggiantesi, mediante il compimento delle necessarie opere - qualora proceda alla demolizione del suo edificio, nell'esercizio della facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà, non ha l'obbligo di lasciare esistente il muro perimetrale, nè di compiervi le necessarie opere di rafforzamento al fine di renderlo idoneo all'appoggio, ma - ove sia o venga a conoscenza dell'illegittimità dell'appoggio - deve soltanto avvertire il vicino perché, contemporaneamente alla demolizione, compia le opere necessarie per conferire al proprio edificio un autonomo equilibrio statico, restando responsabile per i danni derivati dalla demolizione all'edificio che abusivamente appoggia solo nel caso in cui non abbia dato tempestivo avviso al vicino od abbia effettuato la demolizione senza l'osservanza delle ordinarie cautele.

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