Cass. civile, sez. III del 1986 numero 390 (21/01/1986)


In tema di obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, l'abuso nel godimento non implica necessariamente il concreto verificarsi di danni materiali, ma può consistere in qualsiasi comportamento lesivo degli interessi del locatore; mentre, ai fini della gravità dello inadempimento del conduttore, non è determinante l'entità oggettiva dell'inadempimento stesso, bensì il rilievo che esso assume in rapporto all'interesse della controparte. (Nella specie, il conduttore aveva realizzato nella cantina un deposito di combustibile senza il rispetto delle misure antincendio e con modifiche strumentali parziali senza idonei sistemi di sicurezza limitando il futuro godimento dei proprietari. La corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato la risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore).

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