Cass. civile, sez. III del 1985 numero 5451 (08/11/1985)


Ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art.. 2901, comma primo, n.. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, con la conseguenza che per la sua configurabilità non è necessaria la collusione tra terzo e debitore (animus nocendi), essendo sufficiente che il primo abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio.

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