Cass. civile, sez. III del 1984 numero 6257 (29/11/1984)


In ordine alla responsabilità dell' artigiano che esercita l' attività professionale di lavatura a secco resta applicabile l' art. 1176, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che la diligenza nell' eseguire il lavoro a regola d' arte e secondo le tecniche proprie di quell' attività a lui richiesta non è solo quella generica del buon padre di famiglia, bensì la diligenza più intensa e concreta che incombe al lavoratore qualificato ed esperto in una certa attività professionale e con riferimento al risultato specifico che comporta l' obbligazione da lui assunta, senza che al riguardo possa trovare applicazione la disposizione esclusiva della detta responsabilità contenuta negli usi locali, trattandosi di inammissibile uso "contra legem". (nella specie è stata reputata colpevole la condotta dell' esercente la lavanderia per non avere saputo distinguere le fibre tessili dei vari indumenti consegnatigli per il lavaggio ed avere ignorato gli eventuali effetti negativi di certi trattamenti).

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