Gli usi
negoziali o contrattuali sono quelle consuetudini che consistono in
pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti.
Secondo l'opinione prevalente
nota1 l'art.
1340 cod.civ., nel disporre che
le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, a meno che non emerga una difforme volontà delle parti, si riferisce unicamente ad essi e non agli usi normativi
nota2 o a quelli interpretativi
nota3 .
L'uso contrattuale consiste dunque nell'adeguarsi da parte di tutti i contraenti, in una zona determinata, spesso anche in uno specifico ambito negoziale (tutti i tintori della provincia di Bergamo, tutti i fornitori di materiale metallico nella provincia di Brescia),
a regole non scritte che possono essere di volta in volta derogate da specifiche pattuizioni (che dovrebbero evidentemente intervenire tra i contraenti in sede di perfezionamento del vincolo contrattuale: cfr.Cass. Civ. Sez. Lavoro,
76/88 ).
E' chiaro che l'uso contrattuale non deve possedere i requisiti di ripetitività e di vincolatività (nonché di diffusività) propri dell'uso normativo: è sufficiente un ambito territoriale e una forza più limitata
nota4 .
Occorre anche rilevare l'inammissibilità di clausole d'uso che si risolvessero in deroghe rispetto a criteri legali, quali ad esempio l'obbligo di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art.
1176 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III,
6257/84 ).
Come è possibile in concreto accertare l'esistenza di un uso contrattuale?
L'operatività dell'uso contrattuale, quale elemento di mero fatto,
deve essere oggetto di prova dalla parte che lo allega nota5 : ciò ad esempio mediante la produzione della raccolta ufficiale degli usi della CCIAA (Cass. Civ. Sez. I,
1842/96 ). Non si può correlativamente applicare il principio
jura novit curia; nè si pongono relativamente all'accertamento dell'esistenza degli usi in questione, i limiti di prova riferibili al contratto: la vigenza dell'uso negoziale costituisce infatti, come detto, un semplice fatto.
L'interpretazione dell'uso si risolve in un'indagine di fatto da parte del Giudice, come tale non sindacabile in Cassazione se motivata correttamente.
In giurisprudenza ci si trova di fronte ad affermazioni in base alle quali gli usi contrattuali:
- obbligherebbero le parti anche se queste li ignorassero (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3651/94 );
- prevarrebbero anche su norme di legge dispositive, proprio in quanto vanno ad integrare il contratto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2583/80 );
- non risulterebbero applicabili solo ove risultasse positivamente e con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 76/88 ; Tribunale di Napoli, 24-04-1997 );
- dovrebbero ritenersi parte integrante del contratto, in quanto derogatori rispetto ad una disciplina ordinaria, soltanto ove espressamente o implicitamente richiamati (Cass. Civ. Sez. II, 1489/87 ). Queste asserzioni contengono alcune contraddizioni che forse possono essere superate distinguendo tra usi conformi alla prassi instauratasi tra i contraenti (usi individuali) ed usi contrattuali intesi nel senso sopra precisato, cioè di consuetudini proprie di un determinato ambito di contraenti .
Quale esempio pratico di uso individuale (che può tuttavia corrispondere anche ad una consuetudine contrattuale) si pensi a quello che consiste nell'accettare il pagamento con mezzi diversi dal denaro contante (Cass. Civ. Sez. III,
5638/97 ).
Note
nota1
Pavone La Rosa, voce Consuetudine (usi normativi e negoziali), in Enc.dir., vol. IX, 1961, p. 521; Messineo, voce Contratto (dir.priv.), in Enc.dir., vol. IX, 1961, p. 99; Balossini, voce Usi (teoria degli), in N.sso Dig.it., vol. XX, 1975, p. 206; Rizzo, Interpretazione del contratto e ordine delle sue regole, Napoli, 1985, p. 254.
top1nota2
Contra Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol. IV, Torino, 1980, p. 128; Osti, voce Contratto, in N.sso Dig.it., vol. III, 1968, p. 530; Ziccardi, L'integrazione del negozio giuridico, in Riv.trim.dir. e proc.civ., vol. II, 1969, p. 163, i quali sostengono che l'art.
1340 cod.civ. faccia riferimento agli usi normativi.
top2nota3
Contra Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 340, secondo il quale la pratica corrente del luogo in cui il contratto è concluso può svolgere una funzione specificamente interpretativa come criterio di intendimento delle clausole ambigue oppure come funzione direttamente determinativa del contratto, in quanto esprime il significato obiettivo dell'accordo.
top3nota4
In tal senso Psaro, Le clausole d'uso, in I contratti in generale, a cura di Cendon, vol. V, Torino 2000, p. 234-235.
top4nota5
Cesaro, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 512.
top5 Bibliografia
- BALOSSINI, Usi (teoria degli), N.sso Dig.it., XX, 1975
- CESARO, Dei contratti in generale, Torino, Comm.cod.civ.,Cendon, IV, 1999
- MESSINEO, Il contratto, Milano, Enc.dir., IX, 1961
- MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
- OSTI, Contratto, N.sso Dig.it., III, 1968
- PAVONE LA ROSA, Consuetudine (usi normativi e negoziali), Enc.dir., IX, 1961
- PSARO, Le clausole d'uso, Torino, I contratti in generale, Cendon, V, 2000
- RIZZO, Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole, Napoli, 1985
- ZICCARDI, L'integrazione del contratto, Riv.trim.dir.e proc.civ., II, 1969