Cass. civile, sez. III del 1984 numero 4697 (25/08/1984)


La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2053 c.c. a carico del proprietario per i danni cagionati dalla rovina di un edificio (comprensiva della caduta parziale di materiali componenti la costruzione anche con carattere di accessorietà) può essere vinta solo dalla prova, su di lui gravante, che l'evento non sia da attribuire a vizio di costruzione o difetto di manutenzione e cioè della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore ovvero di altri fatti, posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, aventi un'efficienza causale del tutto autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, con la conseguenza che tali fatti non sono ravvisabili nell'attività svolta sull'immobile da altro soggetto per incarico di quest'ultimo, come nel caso di affidamento di lavori in appalto.

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