Cass. civile, sez. III del 1983 numero 6390 (28/10/1983)


Il "leasing" o contratto di locazione finanziaria, con il quale una parte (produttore o terzo acquirente, a seconda che si tratti di "leasing operativo" o "leasing finanziario"), dietro corrispettivo di un canone periodico determinato in relazione al recupero del prezzo ed al conseguimento di un utile, concede il godimento di un bene all'altra, con facoltà di questa, alla scadenza del termine fissato, di restituirlo ovvero di acquistarlo per una specificata somma residua, integra un contratto atipico avente ad oggetto il trasferimento della disponibilità della cosa per un periodo di tempo determinato, e tendente ad esaurire le proprie finalità produttive e finanziarie nell'ambito del periodo stesso, la cui scadenza è caratterizzata dal quasi totale venir meno dell'utilità economica della cosa medesima. Peraltro, l'atipicità di tale contratto, e la circostanza che l'ordinamento prevede figure negoziali tipiche idonee ad assicurare finalità simili (locazione, mutuo, vendita con riserva di proprietà), non ostano a che il contratto stesso trovi tutela giuridica, quale espressione del principio dell'autonomia negoziale fissato dall'art. 1322 cod. civ., in considerazione della peculiarità e rilevanza degli interessi che esso persegue, specie con riferimento a soggetti muniti della qualità d'imprenditore, e ravvisabili nel reddito che una parte trae dall'investimento di capitali, in termini brevi e con garanzie obiettive, nonché nella possibilità dell'altra di acquisire la disponibilità di un bene senza l'immobilizzo dell'intera somma occorrente all'acquisto.

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