Cass. civile, sez. III del 1982 numero 759 (09/02/1982)


Qualora un immobile venga alienato in tempi successivi dallo stesso venditore a due diverse persone delle quali solo la seconda trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile anche alla prima ai sensi dell' art.. 2644 cod. civ., questa ha diritto al risarcimento del danno verso l' alienante e, per conservare la garanzia patrimoniale relativa a questo suo credito, può esercitare l' azione revocatoria della seconda alienazione dell' immobile. Poiché, però, la revocanda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), la revocatoria può trovare accoglimento non per la mera consapevolezza della precedente vendita, bensì solo se sia provata la partecipazione del secondo acquirente alla dolosa preordinazione (art.. 2901, n.. 2, cod. civ.), ossia alla specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito, che può essere desunta da obiettive circostanze (nella specie: la completa riscossione del doppio prezzo, versato cioè dal primo e dal secondo acquirente, da parte dell' alienante e la presenza di vantaggi, da parte del secondo acquirente, al di fuori di quelli strettamente conseguenti alla trascrizione).

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