Cass. civile, sez. III del 1982 numero 538 (27/01/1982)


L'operatività del contratto di locazione stipulato soltanto da uno dei comproprietari del bene, in relazione alla presunzione che questi agisca anche per conto degli altri, postula l'incontestata disponibilità del bene medesimo, nel senso che gli altri comproprietari non abbiano e non chiedano di esercitare direttamente l'uso ed il godimento loro spettante. Pertanto, qualora i condomini, appresa l'intenzione di uno di essi di cedere in locazione ad un terzo la cosa comune, ovvero l'avvenuta stipulazione del contratto, si oppongano, rispettivamente, alla conclusione od all'esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dissenso, resta preclusa la possibilità di pretendere quella conclusione od esecuzione, e, quindi, anche la possibilità di conseguire l'immissione nel possesso della cosa locata.

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