Cass. civile, sez. III del 1981 numero 3433 (25/05/1981)


La responsabilita` del notaio nei confronti delle parti degli atti da lui rogati - che ha natura contrattuale - discende non solo dalla condotta negligente o mancante di perizia tenuta in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti, ma anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento del notariato, giacche` detto professionista deve conformare il proprio comportamento a tutte le disposizioni di diversa natura che riguardano l'esercizio del ministero notarile, siano esse volte a disciplinare in genere il rapporto di prestazione d'opera professionale (artt 1176 e 2230 e segg cod civ), siano esse piu` specificamente dirette a garantire la serietà e la certezza degli atti giuridici per un interesse di natura pubblicistica che trascende quello concreto ed egoistico delle parti.

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