Cass. civile, sez. III del 1980 numero 5610 (18/10/1980)


La disposizione dell' art. 1337 cod. civ. - che impone alle parti l' obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto - e (al pari di quelle degli artt 1175 e 1375 Cod. civ.) norma meramente precettiva o imperativa positiva, dettata a tutela ed a limitazione degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti, e non può, perciò, essere inclusa tra le "norme imperative", aventi invece contenuto proibitivo, considerate dal primo comma dell' art. 1418 Cod. civ., la cui violazione determina la nullità del contratto anche quando tale sanzione non sia espressamente comminata. Ne consegue che, fuori dell' ipotesi di responsabilità precontrattuale (che si ha quando una parte receda dalle trattative dopo aver determinato nell' altra l' affidamento sulla conclusione del contratto), la violazione dell' obbligo generico di comportarsi secondo buona fede non implica ne responsabilità civile ne invalidità del contratto, ove il comportamento deprecato non integri una determinata ipotesi legale cui sia connessa quella specifica sanzione civilistica, come confermato anche dalla disciplina dettata, in tema di dolo, dagli artt 1439 e 1440 Cod. civ..

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