Cass. civile, sez. III del 1980 numero 4948 (20/08/1980)


Il fenomeno della rappresentazione (art. 467 Cod. civ.) - per il quale, nelle ipotesi di cui all'art. 468 dello stesso codice, i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità - si verifica anche nel caso in cui tale ascendente rinunci all'eredità, giacchè la regola secondo cui, in caso di rinunzia, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse fa salvo il diritto di rappresentazione.(Nella specie, alla stregua del principio suesposto, la suprema corte ha escluso per i ricorrenti la qualità di eredi della parte rimasta soccombente nel giudizio di merito e deceduta nelle more del giudizio di appello e conseguentemente la loro legittimazione a ricorrere).

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