Cass. civile, sez. III del 1979 numero 6415 (10/12/1979)


La costituzione in mora non è necessaria quando l'obbligazione debba essere adempiuta presso un terzo, poiché in tal caso l'iniziativa per adempiere compete unicamente al debitore, il quale diviene perciò moroso per la sola scadenza del termine (nella specie l'obbligazione aveva a oggetto la cancellazione di una ipoteca, da eseguirsi presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura del debitore, entro un termine certo e determinato).

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