Cass. civile, sez. III del 1979 numero 5851 (12/11/1979)


La responsabilità del preponente per i danni cagionati al terzo dal preposto (domestico o commesso) nell' esercizio delle incombenze cui è adibito, è disciplinata dall' art. 2049 Cod. civ. anche per gli atti produttivi di danno compiuti dai preposti in stato di incapacità di intendere e di volere, già esistente all' inizio del rapporto di preposizione, ovvero sopravvenuto durante il rapporto medesimo. Tale responsabilità, che si basa sulla colpa presunta iuris et de iure, può essere in eligendo, quando il preponente abbia assunto il preposto, pur essendo questi incapace di intendere e di volere, e in vigilando, qualora il preponente, durante lo svolgimento del rapporto, omettendo il dovuto controllo, abbia ammesso il preposto all' esercizio dell' incombenza, pur essendo sopravvenuto in lui uno stato di incapacità di intendere e di volere permanente o transitorio. Alla responsabilità del preponente per l' atto dell' incapace non è, invece, applicabile l' art. 2047 Cod. civ., il quale attribuisce la responsabilità, in via di presunzione iuris tantum, a chi è tenuto in generale alla sorveglianza dell' incapace per impedire che questi rechi danni ai terzi.

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