Cass. civile, sez. III del 1979 numero 1717 (24/03/1979)


La cambiale di favore esclude l' esistenza di un rapporto sottostante tra favorito e favorente, nel senso che il favorente, con la creazione di essa, non intende assumere un' obbligazione verso il favorito, ma verso i terzi, presso i quali il favorito - grazie alla firma del favorente - può trovare facilmente credito attraverso operazioni di sconto del titolo. Tale principio opera anche nell' ipotesi in cui destinatario del finanziamento sia lo stesso emittente e la pretesa di pagamento sia esercitata dal secondo giratario nei confronti del prenditore, allorché sia rimasto accertato che costoro abbiano inteso entrare nel giro cambiario - l' uno come favorente e l' altro come favorito - al solo scopo di permettere lo sconto in banca dei titoli di credito (nella specie era rimasto accertato che il prenditore dei titoli, nel girarli al terzo, aveva inteso favorire sia l' emittente che il secondo giratario, allo scopo di far figurare sui titoli una firma che agevolasse lo sconto in banca degli stessi).

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