Cass. civile, sez. III del 1978 numero 5670 (30/11/1978)


In tema di obbligazioni pecuniarie, tra i maggiori danni che possono spettare al creditore, in aggiunta agli interessi legali, ai sensi del capoverso dell' art. 1224 del codice civile, vanno compresi quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, e pertanto il creditore, qualora si limiti a chiedere il risarcimento della perdita subita per effetto della diminuzione del potere di acquisto della moneta, ben può dedurre ed utilizzare a suo favore il solo fatto notorio della svalutazione, senza necessità di fornire la prova di avere concretamente predisposto il reimpiego della somma dovutagli, prova che invece deve essere offerta nel caso in cui venga chiesto il risarcimento anche del mancato guadagno.

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