Cass. civile, sez. III del 1978 numero 5418 (21/11/1978)


La "custodia" di cui all'art. 2051 c.c., cioè la relazione di fatto con la cosa, continuativa in un certo periodo, deve estrinsecarsi in un potere completo che ne consenta il controllo e la sorveglianza; non sussiste detta custodia se la relazione è limitata nell'intensità dei poteri e nel tempo del loro esercizio, ed è derivante da mera detenzione o da uso sporadico, nell'ambito di più ampi poteri organizzativi e direzionali spettanti ad altri. Pertanto correttamente è affermata la responsabilità di un ente pubblico di assistenza (nella specie I.N.A.M.) nella ipotesi di danno subito da un medico analista per lo scoppio di una bottiglia contenente acido solforico (avvenuto in forza di un dinamismo proprio della cosa e non per attività incauta dell'analista).

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