Cass. civile, sez. III del 1977 numero 3925 (08/09/1977)


Se è vero che il negozio giuridico nullo non è convalidabile, è però anche vero che la parte interessata può rinunciare all' azione di nullità così come può rinunciare al giudicato di nullità, dovendosi configurare queste rinuncie come atti di disposizione della situazione sostanziale legittimante all' azione di nullità. Esse rinuncie comportano indirettamente l' impossibilità di divenire titolare dei diritti che eventualmente deriverebbero dalla suddetta situazione sostanziale, ma non possono configurarsi quali rinuncie a diritti futuri. (Nella specie la corte ha ritenuto valida la rinuncia del terzo agli effetti del giudicato di nullità di un contratto per simulazione assoluta, ed ha, conseguentemente, ritenuto che, per effetto del detto contratto, alcuni diritti reali non fossero venuti a far parte di un' eredità successivamente acquistata dal rinunciante; senza che, con ciò, la rinuncia al giudicato potesse configurarsi come rinuncia ad un' eredità futura).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1977 numero 3925 (08/09/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti