Cass. civile, sez. III del 1977 numero 31 (05/01/1977)


Anche nella comunione pro indiviso è consentito ai partecipanti di delegare ad un soggetto l' amministrazione dei beni comuni e la rappresentanza, anche processuale, della comunione nei confronti dei terzi. In tal caso, l' amministratore acquisisce il potere di svolgere le stesse attività di amministrazione che, nell' interesse ed a tutela dei suddetti beni, spettano per legge ai singoli compartecipi.

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