Cass. civile, sez. III del 1976 numero 3971 (28/10/1976)


Nel concorso di due obbligazioni, l' una civile (nella specie, di restituzione di somma di denaro produttiva di interessi legali), e l' altra naturale (nella specie, di corresponsione su quella somma di interessi ultralegali, solo verbalmente pattuiti), l' imputazione del pagamento parziale, in mancanza di diversa dichiarazione del debitore, va fatta in primo luogo con riguardo all' obbligazione civile. In tale situazione, pertanto, il pagamento parziale, che copra il debito civile, priva il creditore di azione per esigere ulteriori adempimenti.

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