Cass. civile, sez. III del 1975 numero 1972 (19/05/1975)


La promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l' indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria, poiché, consistendo in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all' adempimento della prestazione, oggetto della promessa, essa non può confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza. Anche in tale ipotesi, pertanto, vige la regola - stabilita dall' ultima parte dell' art. 1988 cod. civ. - secondo cui il promittente può dimostrare l' inesistenza della causa, e perciò la nullità della promessa; mentre le particolari limitazioni di prova poste dall' art. 2732 cod. civ. (impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza) per la confessione, potranno trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale.

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