Cass. civile, sez. III del 1975 numero 1918 (16/05/1975)


La clausola, inserita fra le condizioni generali di un contratto di vendita, con la quale il compratore esonera il venditore da ogni responsabilità nel caso di mancata o ritardata consegna della cosa, per qualsiasi motivo, e’ nulla, ancorché oggetto di specifica approvazione per iscritto, a norma dell' art. 1229 Cod. civ.; essa infatti, dato il suo ampio ed incondizionato contenuto, determina una preventiva e totale esclusione della responsabilità del debitore, oltre il consentito limite della colpa lieve.

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