Cass. civile, sez. II del 2022 numero 5555 (21/02/2022)




La promessa di istituire erede il prestatore d'opera quale corrispettivo della di lui attività, ove non risulti attuata mediante convenzione avente i requisiti di sostanza e di forma di un patto successorio (art. 458 cod.civ.), ma sia limitata ad una mera intenzione manifestata dal datore di lavoro, non costituisce menomazione della libertà testamentaria e non rientra, quindi, nel divieto di cui al citato art. 458. In detta ipotesi la indicata promessa non produce la nullità del rapporto di lavoro per illiceità dell'oggetto o della causa, ai sensi dell'art. 1418 cod.civ., ma è semplicemente rivelatrice della onerosità, nella intenzione delle parti, del rapporto stesso, per cui il prestatore d'opera ha diritto, indipendentemente dalla promessa medesima, alla retribuzione che gli compete, secondo la natura e l'entità della prestazione.

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