Cass. civile, sez. II del 2014 numero 14215 (23/06/2014)




Le norme in tema di rappresentanza non impongono al rappresentante di indicare gli estremi della procura nel contratto concluso in nome e nell’interesse del rappresentato, neppure nel caso di conclusione di contratti a forma vincolata. La giustificazione dei poteri del rappresentante è prevista dall’art. 1393 c.c. come conseguenza della richiesta, che il terzo è facoltizzato a fare in qualsiasi momento (sia prima che dopo il contratto), per precostituirsi la prova che l’atto rientra nei poteri conferiti dal rappresentato. Nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili, poiché la forma della procura deve risultare da atto scritto, ai sensi dell’art. 1392 c.c., il terzo ha facoltà di pretendere che il rappresentante gli consegni una copia della procura.

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