Cass. civile, sez. II del 1993 numero 12759 (23/12/1993)


La dichiarazione con la quale il compratore riconosce di avere ricevuto la cosa in condizioni di normale efficacia ha effetto limitato alla apparenza e non esonera, pertanto, il venditore dalla garanzia per i vizi che si siano successivamente manifestati ed a maggior ragione per quelli che possono palesarsi solo con la prolungata utilizzazione.La risoluzione del contratto di compravendita comporta l'obbligo del venditore di integrale restituzione delle somme percepite per il prezzo della cosa compravenduta, in esse compresi gli interessi eventualmente corrisposti dal compratore per il pagamento dilazionato del prezzo pattuito, del quale essi costituiscono parte integrante.

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