Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia per i vizi



L'esclusione della garanzia per i vizi (al di là di quella legale di cui all'art. 1491 cod.civ., ai sensi del quale la protezione è esclusa nel caso in cui, al momento del contratto, il compratore era a conoscenza dei vizi della cosa ovvero se i vizi erano facilmente riconoscibili in assenza di dichiarazione di esenzione fatta dal venditore) è ammissibile anche convenzionalmente.

Così venditore e compratore possono accordarsi nel senso di escludere, di limitare (Cass.Civ., Sez. III, 3345/76), di incrementare il contenuto della garanzia, sia pure con il limite di cui al II comma dell'art. 1490 cod.civ. per l'ipotesi in cui il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (equivalente ad un esonero da responsabilità per dolo o colpa grave del debitore: cfr. art. 1229 cod.civ.) nota1.

E' chiaro che la volontà di eliminare o limitare la garanzia debba risultare inequivocamente: non comporta un esonero, ad esempio la dichiarazione con la quale il compratore abbia riconosciuto di aver ricevuto la cosa acquistata in condizioni di ordinaria efficacia, la quale ha come termine di riferimento la situazione apparente al tempo della consegna (Cass.Civ. Sez. II, 12759/93) nota2.

Per quanto attiene all'eventuale ampliamento della garanzia si può pensare all'estensione anche a vizi non redibitori ovvero alla previsione di rimedi aggiuntivi, quali l'azione di esatto adempimento a favore del compratore (Cass.Civ. Sez. II, 9352/91).

Note

nota1

E' discusso se a norma dell'art. 1229 cod. civ. il patto di esclusione sia nullo anche in caso di esonero da colpa grave del venditore: secondo alcuni (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.115 e Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.864) sembrerebbe che la lettera dell'art. 1490, II comma, cod.civ. abbia inteso porre una deroga rispetto all'art. 1229 cod.civ.. Il patto sarebbe dunque valido ed operante anche nel caso di colpa del venditore. Discussa è altresì la possibilità di stabilire diversi termini per la decorrenza della prescrizione: secondo Mirabelli, cit., p.114, l'inderogabilità delle norme attinenti alla prescrizione impedirebbe qualsiasi modificazione convenzionale, a giudizio invece di Franceschetti e De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.81, nulla vieterebbe alle parti di aumentare (ma non di diminuire) la durata dei termini prescrizionali.
top1

nota2

In particolare, se predisposta dal venditore, la clausola di esonero richiede la specifica approvazione per iscritto dal compratore ex art. 1341 cod.civ. : Luminoso, I contratti tipici ed atipici , in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.150.
top2

Bibliografia

  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia per i vizi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti