Cass. civile, sez. II del 1992 numero 7752 (24/06/1992)


La cessione del contratto è costituita da un negozio complesso di trasmissione tra cedente, cessionario e contraente ceduto, per cui il consenso di quest' ultimo, (che può essere successivo, oltre che preventivo, ed in mancanza di particolari requisiti del contratto oggetto della cessione può essere manifestato anche in modo tacito, ossia per "facta concludentia") è elemento costitutivo del negozio al pari del consenso degli altri due soggetti, e ciò a differenza della cessione del credito, nella quale il consenso del debitore ceduto è estrinseco alla convenzione.Pertanto per il principio secondo cui ogni negozio preparatorio o modificativo di altro negozio per il quale è imposto un onere di forma deve seguire la forma di questo (art. 1351, 1392, 1403 cod. civ.), la cessione del contratto di permuta immobiliare deve rivestire la forma scritta prescritta per quest' ultimo (art. 1350 cod. civ.), e tale requisito formale è osservato da parte del contraente ceduto con la sottoscrizione dell' atto di citazione contenente la manifestazione della volontà di accettare la sostituzione del cessionario al cedente.

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