Cass. civile, sez. II del 1982 numero 1841 (23/03/1982)


La dichiarazione di giacenza dell'eredità, con conseguente nomina del curatore, postula unicamente, ai sensi dell'art.528 cod. civ., che il chiamato all'eredità non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto consista di soli debiti, poiché anche in tal caso è necessario che di esso vi sia un custode ed amministratore (ossia il curatore), il quale tuteli gli interessi di tutti i chiamati, dal primo all'ultimo, eventuale e necessario (lo stato), sino alla devoluzione dell'eredità.

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